Testo unico Sicurezza, on line la versione aggiornata al DLgs 151/2015

Il Ministero del Lavoro pubblica sul suo sito la versione del Testo unico Sicurezza (DLgs 81 del 2008) aggiornata alle disposizioni integrative e correttive intervenute negli ultimi mesi. In particolare il testo viene coordinato anche con le ultime circolari e le risposte agli interpelli, ma soprattutto con le tante novità inserite nel recentissimo DLgs 151/2015 in vigore dal 24 settembre.

Semplificazioni in materia di sicurezza

Le ultime novità inserite sono quelle contenute nel DLgs 151/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 settembre e in vigore dal giorno successivo. Il provvedimento, contente semplificazioni in materia di lavoro e di pari opportunità, modifica molti articoli del Testo unico sicurezza.

Requisiti del coordinatore per la sicurezza

Riguardo ai requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE), si prevede l’aggiornamento dell’allegato XIV, contenente le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti, le modalità e la durata dei corsi. L’aggiornamento deve avvenire in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e viene stabilito che i corsi indicati nell’allegato, per il solo modulo giuridico, possano svolgersi in modalità e-learning.

Prestazioni di lavoro accessorio

Si prevede l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni specifiche previste per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. e per i lavoratori autonomi.

Viene sancita, inoltre, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del DLgs 81/08 e delle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive

Viene modificata la composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che viene presieduto dal Ministro della salute.

Commissione consultiva permanente

Cambia anche la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Quanto ai compiti della Commissione, si prevede che questa monitori l’applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, in modo da eventualmente procedere alla loro revisione.

Si prevede, inoltre, il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale, per, eventualmente rielaborale «entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese». Il monitoraggio, sempre finalizzato ad eventuali rettifiche, è applicato anche alla metodologia individuata per la valutazione del rischio da stress correlato.

Nuovi strumenti per la riduzione del rischio

l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, deve rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Il provvedimento demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro (non viene fissata una scadenza per la sua emanazione) l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali si fanno rientrare anche gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment).

Sanzioni più aspre

Raddoppiano gli importi delle sanzioni nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi (invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) riferita a più di cinque lavoratori. Allo stesso tempo, le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.

Interpelli

Si prevede che possano produrre interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro all’apposita Commissione anche le regioni e le province autonome.

Le altre novità

Il testo unico viene aggiornato con l’ultima novità in tema di piccoli cantieri inserita dalla legge europea 2014 (legge 115/2015). Tale legge ha stabilito che i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi – anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari (quelli elencati nell’Allegato XI al TU 81/08) – ritornino ad essere soggetti alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri” fissate dal Titolo IV del DLgs 81/08 (vedi l’articolo: Novità in tema di sicurezza nei piccoli cantieri edili. Via libera definitivo per la legge europea).

Il testo aggiornato riporta l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 3 da parte di uno dei decreti attuativi del Jobs Act (DLgs 81 del 2015). Il comma cassato prevedeva che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal DLgs 81/08 fossero a carico dell’utilizzatore nel caso di contratti di somministrazione di lavoro. Il lavoro somministrato – lo ricordiamo – è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro.

Viene, inoltre, corretta la sanzione massima prevista a carico del medico competente (art. 284 comma 1) che, accertata un’anomalia nei lavoratori esposti ad uno stesso agente, non provveda ad informarne il datore di lavoro. La sanzione viene elevata a 1.315,20 euro.